Statuto

I soci fondatori dell'associazione
"ACCADEMIA BRESCIANA ARTI E MESIERI DELLA BUONA TAVOLA"
individuano nello sviluppo e nel coordinamento dell'enogastronomia il fattore trainante per l'ulteriore crescita dell'enogastronomia bresciana su un territorio particolarmente ricco da un punto di vista paesaggistico, ambientale, storico e architettonico, e caratterizzato da produzioni agricole ed enogastronomiche di elevato livello qualitativo.

A tal fine l'Associazione, in sintonia e in collaborazione con gli Enti Pubblici locali, regionali e con le altre associazioni del settore, si propone quale strumento utile alla promozione dell'eccellenza enogastronomia bresciana in tutti quegli aspetti ad essa legati quali l'incentivazione delle manifestazioni enogastronomiche più significative a li vello provinciale e la valorizzazione della formazione del personale del settore, al fine di migliorare l'offerta dell'ospitalità del territorio della nostra Provincia.

 

Art. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita un Associazione senza scopo di lucro denominata "ACCADEMIA BRESCIANA ARTI E MESTIERI DELL BUONA TAVOLA" di seguito indicata "Accademia", con sede presso gli uffici dell'Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia in Via Musei n. 32 a Brescia.

L'Accademia potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, scelti dal Consiglio di Amministrazione ritenuti utili al raggiungimento degli scopi associativi. L'Assemblea degli associati potrà con propria deliberazione, disporre lo scioglimento dell'Accademia.

 

Art. 2 Scopi

L' Accademia, che non ha scopo di lucro, persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio. Tali scopi possono essere raggiunti attraverso:

  1. l'attività di coordinamento dell'enogastronomia bresciana al fine de promuovere e valorizzare al meglio le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, le produzioni di specialità enogastronomiche in sintonia con lo sviluppo turistico del territorio bresciano;
  2. la promozione di manifestazioni miranti all'innalzamento della qualità della tradizione enogastroniomica bresciana;
  3. il miglioramento dell'offerta complessiva dei prodotti tipici bresciani dalla produzione fino alla degustazione, valorizzando in tal modo le specificità della terra bresciana;
  4. la promozione dello sviluppo di una moderna imprenditorialità del settore enogastronomico capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
  5. la diffusione dell'immagine turistica e dell'arte dell'alimentazione bresciana attraverso iniziative promozionali, azioni mirate di informazione, di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
  6. l'attività di studio edi ricerca per il perseguimento degli scopi sociali, con assegnazione anche di borse di studio per studenti, di corsi di laurea attivati nell'ambito di intervento dell' Accademia;
  7. accordi di collaborazione con altre associazioni enogastronomiche e turistiche che perseguano analoghe finalità dell' Accademia.

 

Art 3 Soci

E' socio di diritto la Provincia di Brescia, cui spettano tre rappresentanti in seno all' Accademia e nel Consiglio di Amministrazione, nelle persone degli assessori al Turismo e all'Agricoltura e di un componente nominato dal Presidente delle Provincia.

Sono soci dell' Accademia le associazioni che partecipano all'atto costitutivo.

Possono essere ammessi a far parte dell' Accademia:

  • a) le associazioni enogastronoche professionali locali, le società/enti/istituzioni e altre forme di aggregazione territoriali anche senza scopo di lucro, con scopi sociali attinenti a quelli dell' Accademia, con esclusione delle associazioni amatoriali di qualunque tipo;
  • b) altri soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi associativi.

Non sono ammesse le singole persone fisiche, salvo quanto di seguito indicato.

Il numero degli associati è illimitato.

Le categorie dei soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari;

  • - sono soci fondatori i soggetti partecipanti all'atto costitutivo dell' Accademia
  • - sono soci ordinari le associazioni professionali relative all'enogastronomia bresciana che entrano a far parte dell'accademia con diritto di voto. Sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell' Accademia;
  • - sono soci sostenitori le persone fisiche le giuridiche, che pur non rientrando nelle categorie previste dell'art 3, intendano associarsi per intervenire con iniziative di sostegno all'Associazione. Fanno parte dell' Accademia senza diritto di voto.
  • - Sono soci onorari coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dell' Accademia su proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti acquisiti. Fanno parte dell' Accademia senza diritto di voto.

 

Art. 4 Ammissione

Chi intende aderire all' Accademia deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, corredata dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del Bilancio e degli altri documenti comprovanti l'attività in atto, e della designazione del rappresentante della stessa in seno all' Assemblea. La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di osservanza del presente Statuto e del Regolamento deliberato dall'Assemblea e dalla stessa modificabile.

 

Art. 5 Quote sociali e contributi

Tutti i soci fondatori e i soci ordinari si impegnano a versare la quota annua fissata per ciascun associato. L'entità della quota è determinata annualmente dall'assemblea ed è indivisibile. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obbiettivi. L' Accademia può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi associativi.

 

Art. 6 Obblighi del socio

L'appartenenza all' Accademia ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

In particolare l'associati si impegna a:

  • a) partecipare attivamente, attraverso la propria rappresentanza, alla vita dell' Accademia, concorrendo a formare la volontà e richiamandone l'attenzione sui problemi che ritiene meritevoli di più sollecito esame;
  • b) dare valido e proporzionato apporto alla realizzazione dello scopo associativo nei modi rimessi alla sua autonoma discrezionalità;
  • c) osservare pienamente le norme statutarie, i regolamenti e le delibere degli organi dell' Accademia, e promuovere ed agevolare le finalità sociali;
  • d) versare la quota associativa laddove tenuto (o obbligato) ai sensi del precedente articolo 3. L'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale è subordinato all'adempimento di tale obbligo entro la fine del mese di febbraio.

 

Art 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di associato può venir meno:

  • a) per scioglimento dell'Associazione.
  • b) Per recesso volontario da notificare a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il recesso comunicato nei termini avrà effetto della chiusura dell'esercizio in corso.

  • c) per espulsione, regolata dall'art. 8 del presente statuto.

 

Art. 8 Espulsione

Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell' Accademia o che violi le disposizioni del presente statuto, del regolamento o le delibere degli organi interni o che comunque provochi un danno agli interessi dell'Associazione potrà essere espulso dall' Accademia con provvedimento motivato adottato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 9 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

  • a) il presidente;
  • b) l'Assemblea degli associati;
  • c) il Consiglio di Amministrazione;
  • d) il Revisore dei Conti.

Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o di indennità di carica ai componenti egli organi individuali o collegiali dell' Accademia.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

 

Art 10 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è formata da un rappresentante avente diritto di voto, per ogni associazione aderente, designato dalla stessa associazione, tranne la Provincia che vi partecipa con 3 rappresentanti.

In caso di assenza il rappresentante designato può delegare altra persona appartenente alla propria associazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede dell' Accademia o in altro luogo, purché nell'area di riferimento, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto o negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

La convocazione p disposta mediante avviso da spedire ai soci a mezzo fax o altro mezzo elettronico o di lettera raccomandata A.R., almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore su convocazione telegrafica.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilite per la prima e l'eventuale seconda convocazione.

Quest'ultima può aver luogo nella medesima giornata purché tra la prima e la seconda convocazione intercorra non meno di un'ora di intervallo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

 

Art 11 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

  • a) approvazione del bilancio consultivo e di previsione dell' Accademia;
  • b) nomina del Revisore dei Conti;
  • c) determinazione dell'ammontare delle quote sociale e dei contributi;
  • d) direttive generali dell' Accademia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà dei soci ordinari, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente lo ritenga necessario e delibera:

  • a) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, anche su indicazione della provincia;
  • b) sullo scioglimento dell' Accademia;
  • c) sulla nomina dei liquidatori o sui loro poteri;
  • d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presenta statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Accademia e la devoluzione del patrimonio, anche in seconda convocazione, dovranno essere presenti in assemblea, personalmente o per valida delega almeno ¾ (tre quarti) degli associati i quali deliberano a maggioranza assoluta.

 

Art. 12 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un rappresentante per ogni socio fondatore, ad accezione della Provincia di Brescia; che vi partecipa con tre rappresentati: Assessori al Turismo e all'Agricoltura e un componente nominato dal Presidente della Provincia.

I membri del Consiglio durano in carica fino a dimissioni, revoca o decadenza della carica in seno alla Provincia o alla propria associazione.

Il Consiglio di Amministrazione coaudiuva il Presidente nell'attuazione delle direttive individuate dall'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare i seguenti compiti:

  • a) affiancare il Presidente nella gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • b) b) stabilire le modalità per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • c) assistere il Presidente e compiere tutti gli atti, anche amministrativi o giudiziari utili agli scopi associativi;
  • d) nominare il Vice Presidente;
  • e) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci, con relativa istruttoria della domanda, e sull'esclusione dall' Accademia in via temporanea o definitiva, nei casi di inosservanza degli obblighi previsti;
  • f) nominare il Tesoriere, che con il presidente avrà la firma libera e disgiunta per l'apertura o le operazioni bancarie sul conto corrente intestato all' Accademia;
  • g) predisporre il bilancio consuntivo o di previsione secondo le disposizioni di legge, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;
  • h) deliberare ogni altro atto di amministrazione non demandato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato o presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno o in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione va fatta almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione mediante fax, mezzo elettronico o lettera raccomandata A.R., e deve contenere indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché gli argomenti da trattare.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario, se nominato, ovvero da un membro del Consiglio d'Amministrazione scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore e viene ratificato nel consiglio successivo.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

 

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente dell'Accademia è nominato dal Presidente della Provincia tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, sentiti i soci fondatori.

Rappresenta l'Associazione, ha potere di firma e con il Consiglio d'Amministrazione attua le direttive dell'Assemblea.

Il Presidente può affidare ai membri del Consiglio d'Amministrazione un settore operativo in funzione degli scopi dell' Accademia.

 

Art. 15 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea ordinaria fra i professionisti in possesso dei relativi requisiti professionali.

Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Accerta la regolarità delle scritture contabili e predispone la relazione al bilancio consuntivo.

 

Art. 16 Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell' Accademia è costituito dalle quote sociali annue, e dai contributi di enti, associazioni, società, privati, dall'ammontare degli avanzi della gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Accademia a qualsiasi titolo.

L'esercizio economico-finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di previsione dell' Accademia viene approvato il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo viene approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

 

Art. 17 Tenuta dei libri

Oltre i libri espressamente prescritti dalla Legge, l' Accademia tiene il libro dei soci, i libri dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.

 

Art. 18 Clausola compromissoria e istituzione del Collegio Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dall'approvazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra l' Accademia e ciascun associato oppure tra gli stessi associati e/o loro legittimi eredi, connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, del regolamento di qualità, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposte alla decisione arbitrale di un Collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi a scelta di ciascuna delle due parti, ed il terzo ove, manchi l'accordo dei due arbitri già nominati su richiesta della parte più diligente, dalla Provincia di Brescia. Lo stesso presidente del suddetto Ente nominerà, sempre su richiesta della parte più diligente, anche l'arbitro che la controparte non ha voluto nominare. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Nell'ipotesi in cui la controversia veda come parte la Provincia, le nomine degli arbitri riservate a quets'ultima si intendono attribuite al Presidente del Tribunale di Brescia, ferma restando la medesima procedura.

 

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie. Il presente Statuto potrà essere modificato anche secondo indicazione della Provincia di Brescia.